Donazione immobile a figlio residente all’estero, quali sono gli obblighi tributari

Con la risposta n. 464, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in tema di donazione di un immobile al figlio residente all’estero. Ecco quanto spiegato.

Un residente in Danimarca ha chiesto chiarimenti in merito “agli obblighi tributari derivanti dall’eventuale donazione di beni immobili presenti nel territorio dello Stato italiano da riceversi in conto legittima e con dispensa di collazione da parte dei genitori, residenti in Italia”. Nel dettaglio, ha chiesto delucidazioni per quanto riguarda le imposte di donazione, ipotecarie e catastali e “la eventuale tassazione del reddito prodotto dagli immobili da scontare in Italia e in Danimarca in virtù di quanto dispone il Testo Unico sulle successioni e donazioni e il Tuir nonché la convenzione Italia Danimarca stipulata a Copenaghen il 10.03.1966 e ratificata in Italia con la legge n. 649 del 1968”.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (Tusd). Tale articolo recita al comma 1: “L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”. E al comma 2: “Se alla data della donazione il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Le Entrate hanno quindi spiegato che se il donante è residente in Italia, “l’imposta si applica a tutti gli atti liberali, compresi quelli che hanno ad oggetto beni non presenti nel territorio dello Stato, secondo la regola della ‘worldwide taxation’”.

L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha quindi sottolineato quanto previsto dalla legge italiana dal punto di vista tributario in materia di donazione di immobili. Nel caso in cui poi chi riceva la donazione risulti fiscalmente residente all’estero – nel caso specifico in Danimarca – “trovano applicazione le previsioni recate dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca, ratificata dalla legge 11 luglio 2002, n. 170”. Viene dunque stabilita “la tassazione concorrente sia nello Stato di residenza che in quello della fonte (Stato di ubicazione dell’immobile)”.

Per quanto riguarda la nostra normativa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “ai sensi degli articoli 25 e 26 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, (di seguito Tuir), i redditi fondiari, ossia quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del Tuir, tuttavia, ai fini della determinazione dell’imposta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta”.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha concluso la sua analisi affermando che, partendo dal presupposto che l’istante non sia fiscalmente residente in Italia, per quanto riguarda gli immobili in Italia che riceverà in donazione, dovrà corrispondere l’imposta sul reddito e dovrà presentare la dichiarazione dei redditi come soggetto non residente, “a meno che non ricada nella illustrata ipotesi prevista dal citato articolo 11, comma 2-bis, del Tuir e sempreché non ricorrano le ipotesi in cui l’Irpef sia sostituita dall’imposta municipale propria (Imu)”.

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